L’INPS - con Circolare 5 marzo 2024, n. 41 - ha fornito le prime indicazioni relative all'ambito di applicazione dell’esonero contributivo normato dall'art. 1, comma 191, Legge n. 213/2023 che ha stabilito che, in favore dei datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del c.d. Reddito di libertà, al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all'INAIL, nella misura del 100%, nel limite massimo di importo di € 8.000 annui riparametrato e applicato su base mensile.
Ora l’INPS - con Messaggio 14 giugno 2024, n. 2239 - ha pubblicato le istruzioni operative su come richiedere e fruire dell’esonero contributivo de quo.
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