Il licenziamento nullo è soggetto a regole particolari che prevedono un regime di tutela molto severo a prescindere dall’organico del datore ma diversificato (anche se di fatto la tutela è assai simile) a seconda che si applichi o meno il c.d. contratto a tutele crescenti di cui al D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23. Proprio sulle tutele operanti nell’ipotesi di licenziamento nullo di un “nuovo” dipendente è di recente intervenuta la Corte Costituzionale, dichiarando l’illegittimità dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2015, limitatamente alla parola “espressamente”. Dopo aver riepilogato il campo di applicazione delle tutele crescenti nonché le ipotesi di nullità e il regime di tutela per i “vecchi” e per i “nuovi” dipendenti, illustriamo i principi affermati dalla Corte.
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