Circolare monografica
LAVORO SUBORDINATO

Contratti a termine e somministrazione dopo la Legge n. 85/2023: ulteriori chiarimenti di Assolavoro

Nei casi in cui il limite percentuale resta operativo, vanno comunque esclusi dal computo i dipendenti assunti come apprendisti

a cura di studiomarini.net | 31 Ottobre 2023
Contratti a termine e somministrazione dopo la Legge n. 85/2023: ulteriori chiarimenti di Assolavoro

Nella Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2023, n. 152 è stata pubblicata la Legge 3 luglio 2023, n. 85“Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro”. Da un punto di vista prettamente lavoristico, si segnalano le seguenti novità.

Modifiche alla disciplina dei contratti a termine - l’art. 24, commi 1, 1-bis e 1-ter , modifica la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nel settore privato.

In primo luogo, si interviene sull’art. 19, D.Lgs. n. 81/2015, riscrivendo le causali necessarie per l’utilizzo dei contratti di lavoro a termine, compresi quelli in somministrazione.

Più in particolare, ferma restando la possibilità della stipula di un contratto acausale di durata non superiore a 12 mesi, a seguito dell’intervento normativo, i contratti di lavoro a tempo determinato possono avere durata superiore ai 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi:

  • per esigenze previste dai contratti collettivi;
  • in assenza delle previsioni nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
  • in sostituzione di altri lavoratori.

Viene poi previsto che la specificazione delle causali, oltre che in caso di proroga, è necessaria anche in caso di rinnovo.

Intervenendo inoltre sull’art. 21, comma 01, D.Lgs. n. 81/2015, viene disposto che il contratto può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi 12 mesi.

Sia per le proroghe sia per i rinnovi, ai fini del computo del termine di 12 mesi si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dal 5 maggio 2023.

Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato - il comma 1-quater dell’art. 24 apporta modifiche all’art. 31, D.Lgs. n. 81/2015, che disciplina il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato.

In particolare, intervenendo sul comma 1, primo periodo, si precisa che dal numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato sono esclusi i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato.

Si prevede inoltre che è in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo indeterminato:

  • di lavoratori di cui all'art. 8, comma 2, Legge n. 223/1991;
  • di soggetti disoccupati che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'art. 2 , Regolamento UE n. 651/2014, come individuati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.

Tali due tematiche sono state affrontate inizialmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (con Circolare n.  9/2023) e successivamente da Assolavoro (con Circolare n. 8/2023).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il D.L. 4 maggio 2023, n. 48 ha introdotto misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al lavoro, con novità sui contratti a termine e somministrazione.