Il nostro ordinamento giuridico, all’art. 2113 c.c., disciplina la materia dei diritti inderogabili del lavoratore, definendo le disposizioni di legge o di contratto il cui contenuto non può essere pregiudicato da pattuizioni o disposizioni individuali peggiorative.
Nell’ambito dei precetti inderogabili, risulta di fondamentale importanza la distinzione tra norme regolanti diritti assolutamente indisponibili e quelle, invece, che mirano ad attribuire diritti anche parzialmente negoziabili.
La rinuncia, infatti, consiste in un negozio unilaterale recettizio finalizzato alla dismissione di una specifica componente del proprio patrimonio giuridico, da esercitare quale manifestazione di volontà.
La transazione, invece, è un contratto, quindi un atto bilaterale, con il quale le parti risolvono una lite già in essere o prevengono una lite che potrebbe insorgere (art. 1965 c.c.), per mezzo di reciproche concessioni definite dall’accordo di transazione stesso.
Facendo seguito alla recente videoconfernza su questi temi, dunque, rispondiamo ai quesiti sorti in quella sede.
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