
Negli ultimi anni, il tema del welfare aziendale e, in particolare, della sua esenzione da imposizione fiscale e contributiva, è stato sulla bocca di tutti. A causa delle crisi derivanti dalla diffusione del virus Covid-19 prima, e dalla guerra russo-ucraina poi, si sono cercati strumenti che potessero dare sostegno a famiglie e lavoratori senza un aggravio di costi sulle aziende.
Si sono, dunque, susseguiti molteplici interventi normativi volti ad innalzare la soglia di esenzione fiscale per i fringe benefit e gli strumenti di welfare aziendale riconducibili all’art. 51, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Da quest’anno, tuttavia, torna in vigore la disciplina ordinaria di cui al TUIR, per effetto della quale “non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 258,23.”
A questa disposizione, però, si aggiunge la misura di cui all’art. 1, comma 1 del D.L. 14 gennaio 2023, n. 5 convertito con modificazioni in Legge 10 marzo 2023, n. 23 secondo cui, limitatamente all’anno 2023, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di 200 euro, per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito.
Con il presente intervento, dunque, cercheremo di fare chiarezza sulla disciplina normativa valida per l’anno in corso.

Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati