Circolare monografica
DIRITTO DEL LAVORO

Staffetta generazionale: i primi chiarimenti normativi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Istituto introdotto con la finalità di favorire le transizioni occupazionali e produttive

a cura di studiomarini.net | 31 Gennaio 2023
Staffetta generazionale: i primi chiarimenti normativi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale - con circolare del 17 gennaio 2023, n. 1 - ha fornito le indicazioni in materia di "staffetta generazionale" (istituto introdotto nell'ordinamento giuridico con la finalità di favorire le transizioni occupazionali e produttive, assicurandosi il versamento mensile di contributi previdenziali a favore dei lavoratori a cui mancano non più di 36 mesi al raggiungimento della pensione anticipata o di vecchiaia, consentendo per ogni lavoratore in uscita almeno un'assunzione contestuale di giovani con non più di 35 anni compiuti, cui deve essere assicurato un rapporto di lavoro di almeno 3 anni).

I parametri fondamentali, cui le parti sociali devono attenersi al fine di valutare un regime di staffetta generazionale compatibile con l’art. 26 e l’art. 33, D.Lgs. n. 148/2015, da inserire nell’eventuale accordo sottoscritto e che saranno oggetto di disamina nell’ambito del procedimento amministrativo sono:

  • previsione in accordo della prestazione, che consiste, a norma di legge, nel versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni;
  • previsione in accordo, nel quadro dei suddetti processi connessi alla staffetta generazionale, della necessità di un periodo minimo di assunzione pari a 3 anni dei lavoratori di età non superiore ai 35 anni compiuti, in conformità a quanto disposto dall’art. 26, comma 9, lett. c bis), D.Lgs. n. 148/2015;
  • previsione in accordo, relativamente al finanziamento della prestazione, in conformità al citato art. 33, comma 3, D.Lgs. n. 148/2015, che il finanziamento sia totalmente a carico del datore di lavoro e non del Fondo con un contributo straordinario idoneo a coprire integralmente gli oneri finanziari e le minori entrate relativi alla nuova tipologia di prestazione.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il Ministero del Lavoro ha fornito indicazioni sulla staffetta generazionale, una prestazione facoltativa che consente l'assunzione di giovani in sostituzione dei lavoratori prossimi alla pensione.