La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza 15 giugno 2022, n. 19321 , ha affrontato la delicata questione concernente la legittimità o meno del licenziamento disciplinare per giustificato motivo soggettivo intimato a un dipendente il quale, nel corso di un periodo di aspettativa - che era stato concesso dalla società per gravi motivi familiari - aveva svolto un’altra attività lavorativa, violando in tal modo gli obblighi contrattuali. Dopo aver riepilogato la nozione e i requisiti formali del licenziamento per giustificato motivo soggettivo, illustriamo il contenuto della decisione, una delle poche in tema di giustificato motivo soggettivo.
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati