Circolare monografica
FINE RAPPORTO DI LAVORO

Licenziamento per giustificato motivo soggettivo e svolgimento di altra attività lavorativa durante un periodo di aspettativa

Nozione e requisiti formali del licenziamento per giustificato motivo soggettivo

di Emanuele Maestri, Eleonora Galbiati | 30 Novembre 2022
Licenziamento per giustificato motivo soggettivo e svolgimento di altra attività lavorativa durante un periodo di aspettativa

La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza 15 giugno 2022, n. 19321 , ha affrontato la delicata questione concernente la legittimità o meno del licenziamento disciplinare per giustificato motivo soggettivo intimato a un dipendente il quale, nel corso di un periodo di aspettativa - che era stato concesso dalla società per gravi motivi familiari - aveva svolto un’altra attività lavorativa, violando in tal modo gli obblighi contrattuali. Dopo aver riepilogato la nozione e i requisiti formali del licenziamento per giustificato motivo soggettivo, illustriamo il contenuto della decisione, una delle poche in tema di giustificato motivo soggettivo.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il licenziamento disciplinare è basato sulla giusta causa o sul giustificato motivo soggettivo, come definito dalla Legge 15 luglio 1966, n. 604. La procedura di licenziamento deve seguire rigorose regole e può comportare un'indennità risarcitoria in caso di violazione formale. La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento per giustificato motivo soggettivo in un caso concreto in cui il dipendente aveva violato gli obblighi contrattuali durante un periodo di aspettativa concessa per gravi motivi familiari.