Il nostro ordinamento prevede una serie di situazioni particolari, identificate come assenze e assistenze che permettono al datore di lavoro un recupero sulla contribuzione INPS.
Per espressa previsione dell’art. 2 del D.L. n. 633/1979, ad esempio, si definisce malattia l’infermità determinante l’incapacità lavorativa per causa non lavorativa.
Ancora, il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio. Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro la lavoratrice percepisce un’indennità economica in sostituzione della retribuzione.
Il congedo parentale, invece, è un periodo di astensione facoltativo dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita e soddisfare i suoi bisogni affettivi e relazionali.
Interviene, infine, l’INAIL nei casi di infortunio, riconducibile ad ogni lesione originata, in occasione di lavoro, da causa violenta, che determini la morte della persona o ne menomi parzialmente o totalmente la capacità lavorativa.
A seguito del recente webinar sul tema, dunque, rispondiamo ai quesiti sorti in tale sede sulla gestione di queste assenze.
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati