Il 30 giugno 2022 è il termine ultimo entro il quale un lavoratore assunto nel corso del 2020 deve fruire delle ulteriori 2 settimane di ferie previste dall’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66. La norma citata dispone infatti che il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane, da godere, per almeno 2 settimane consecutive (su richiesta del lavoratore), nel corso dell’anno di maturazione, e, per le restanti 2, nei 18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione. Di seguito, dopo aver riepilogato i principali aspetti connessi all’istituto (maturazione, misura, modalità di fruizione etc.), illustriamo le regole per il versamento dei contributi sul compenso per ferie non godute, la richiesta di differimento contributivo nel caso di chiusura per ferie collettive, nonché il regime sanzionatorio.
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