Premessa
La Legge n. 215/2021 , di conversione del D.L. n. 146/2021 , ha introdotto a far data dal 21 dicembre u.s. un nuovo obbligo di comunicazione finalizzato a “svolgere attività di monitoraggio e contrastare forme elusive” nell'impiego di lavoratori autonomi occasionali.
In sede di conversione in legge del decreto c.d. Fisco/Lavoro sono state apportate le seguenti principali modifiche:
→ Misure in materia di termini procedurali relativi ai trattamenti e assegni di integrazione salariale emergenziale (art. 11-bis) - I termini di decadenza per l'invio dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da Covid-19, scaduti tra il 31 gennaio e il 30 settembre 2021, sono differiti al 31 dicembre 2021. Inoltre, le domande già inviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione, non accolte, sono considerate validamente presentate.
→ Fondo Nuove Competenze (art. 11-ter) - Al fine di potenziare gli interventi previsti dal PNRR, le risorse stanziate dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 324, Legge 30 dicembre 2020, n. 178) possono essere altresì destinate in favore dell'ANPAL per essere utilizzate per le finalità indicate dall'art. 88, comma 1, del D.L. n. 34/2020 (convertito con modificazioni in Legge n. 77/2020). Quest'ultima disposizione, in particolare, prevede che - per consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica - per gli anni 2020 e 2021, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, oppure dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa oppure per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi.
→ Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 13) - La legge di conversione, modificando l'art. 14 del T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), introduce la previsione secondo cui, con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, per svolgere il monitoraggio e contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività di tali lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, secondo le modalità operative previste dall'art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 per il lavoro intermittente.
→ Violazioni sulla sicurezza o per lavoro irregolare - In caso di provvedimento di sospensione per violazioni sulla sicurezza o per lavoro irregolare, per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti, come definite dal Codice dei contratti pubblici. In tali ipotesi, il datore di lavoro è comunque tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall'effetto del provvedimento di sospensione.
→ Differimento dei termini per il versamento di contributi previdenziali e premi assicurativi nel settore dello sport (art. 3-quater) - Previsto, in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, residenti nel territorio dello Stato, un differimento dei termini relativi al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in scadenza nel corso del mese di dicembre 2021. I versamenti oggetto di differimento devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in nove rate mensili, a decorrere dal 31 marzo 2022.
→ Norma in materia di somministrazione di lavoro (art. 11, comma 15) - Prorogato dal 31 dicembre 2021 al 30 settembre 2022 il regime transitorio introdotto dal Decreto “Agosto” per la somministrazione a termine di lavoratori assunti a tempo indeterminato. Viene così sospeso il limite legale di durata di 24 mesi della missione a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore, ovvero del diverso limite previsto dai contratti collettivi. La norma di esclusione non modifica il principio in base al quale, per il computo del limite nei contratti di lavoro a termine, si tiene conto anche di periodi di missione a tempo determinato svolti in regime di somministrazione dal lavoratore presso il medesimo datore di lavoro/utilizzatore.
L’analisi che segue affronterà la tematica oggetto dell’intervento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Lavoro autonomo occasionale e obbligo di comunicazione telematica
Definizione di lavoro autonomo occasionale
A mente dell’art. 2222 c.c. (rubricato “Contratto d’opera”), si segnala che “Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV”. Tali lavoratori sono coloro che si obbligano a compiere, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente e per i quali non è prevista una comunicazione al Centro per l’Impiego (Unilav).
Sono rapporti di lavoro autonomo la cui attività è resa in via eccezionale, episodica e comunque non ricorrente e non abituale, quindi non nell’esercizio di una attività professionalmente organizzata, ex art. 5, D.P.R. n. 633/1972.
Obbligo di comunicazione avvio attività e termini
Ebbene, dal 21 dicembre 2021 è vigente una nuova disposizione che prevede l’obbligo di comunicare l’avvio dell'attività anche di un lavoratore autonomo occasionale. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro - con Nota n. 29/2022 - ha fornito le prime indicazioni utili al corretto adempimento comunicativo.
L’obbligo in questione riguarda i rapporti avviati dopo il 21 dicembre 2021, ovvero - anche se avviati prima di tale data - ancora in corso all’11 gennaio 2022 (data di pubblicazione della Nota INL in commento): per tutti i rapporti di lavoro in essere all’11 gennaio 2022 e per i rapporti iniziati dal 21 dicembre e già cessati, la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio 2022.
Per i rapporti avviati dopo l’11 gennaio 2022, la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico. La comunicazione dovrà essere effettuata all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, in ragione del luogo ove si svolgerà la prestazione, e dovrà essere preventiva rispetto all’avvio dell’attività lavorativa.
A regime, la procedura comunicativa sarà telematica e riprenderà le modalità operative previste per le comunicazioni che il datore di lavoro effettua per i lavoratori intermittenti, ex art. 15, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015.
In attesa che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali aggiorni l’applicativo telematico di riferimento, la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica ordinario, messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale.
La comunicazione, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, dovrà contenere i seguenti elementi minimi:
- dati del committente (ragione sociale, sede legale, CF/Partita IVA);
- dati del lavoratore autonomo occasionale (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e CF);
- sede ove il collaboratore svolgerà la propria prestazione lavorativa (esempio: presso il suo studio, presso la sua abitazione ovvero presso la sede del committente);
- sintetica descrizione dell’attività;
- ammontare del compenso (solo qualora stabilito al momento dell’incarico);
- data di avvio delle prestazioni occasionali;
- arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad esempio, un giorno, una settimana, un mese).
Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato nell’ultimo punto, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione. Inoltre, per quanto non espressamente previsto, può essere il caso di allegare all’email, anche la lettera di incarico, con le specifiche sull’attività che dovrà essere svolta.
Sanzioni
Qualora manchino i dati suindicati, la comunicazione sarà considerata omessa dall’Ispettorato del Lavoro e sarà applicata la relativa sanzione amministrativa. Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata, ovvero potranno essere modificati i dati ivi inseriti, in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.
In caso di mancata o ritardata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale. Alla sanzione non si applica la procedura di diffida, ex art. 13, D.Lgs. n. 124/2004.
La sanzione potrà essere più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potrà applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che il committente abbia provveduto ad effettuarne una nuova.
Di seguito un fac-simile della Comunicazione di avvio di attività di lavoro autonomo occasionale:
Riferimenti normativi:
- Codice civile, art. 2222
- D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215, art. 13
- INL, Nota 11 gennaio 2022, prot. n. 29