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POLITICHE SOCIALI

Integrazione Reddito di cittadinanza con l'assegno temporaneo ex D.L. n. 79/2021

Caratteristiche dei soggetti destinatari e modalità di erogazione dell’assegno

a cura di studiomarini.net | 2 Novembre 2021
Integrazione Reddito di cittadinanza  con l'assegno temporaneo ex D.L. n. 79/2021

A mente dell’art. 1, comma 1 D.L. n. 79/2021, viene istituito un Assegno Temporaneo per i figli minori (c.d. AT), su base mensile, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare. Tale Assegno temporaneo deve essere riconosciuto anche ai percettori del Reddito di Cittadinanza: pertanto, i nuclei familiari fruitori del RdC si vedranno integrato il suddetto importo con la quota di assegno temporaneo.

Ora l’INPS - con il Messaggio 27 ottobre 2021, n. 3669 - ha riepilogato le caratteristiche dei soggetti destinatari delle suddette misure, indicando le modalità di erogazione dell’assegno in commento.

L’Assegno temporaneo è riconosciuto ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare. Pertanto, l’integrazione RdC non verrà corrisposta ai nuclei percettori di Reddito di cittadinanza al cui interno siano presenti soggetti titolari del diritto al pagamento di assegni per il nucleo familiare relativamente all’anno 2021.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La legge 26/2019 ha introdotto il Reddito di Cittadinanza e l'Assegno Temporaneo per figli minori. L'INPS ha fornito istruzioni operative. Il RdC prevede requisiti reddituali e patrimoniali, mentre l'Assegno temporaneo è destinato ai nuclei familiari senza diritto all'assegno per il nucleo familiare.