A mente dell’art. 1, comma 1 D.L. n. 79/2021, viene istituito un Assegno Temporaneo per i figli minori (c.d. AT), su base mensile, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare. Tale Assegno temporaneo deve essere riconosciuto anche ai percettori del Reddito di Cittadinanza: pertanto, i nuclei familiari fruitori del RdC si vedranno integrato il suddetto importo con la quota di assegno temporaneo.
Ora l’INPS - con il Messaggio 27 ottobre 2021, n. 3669 - ha riepilogato le caratteristiche dei soggetti destinatari delle suddette misure, indicando le modalità di erogazione dell’assegno in commento.
L’Assegno temporaneo è riconosciuto ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare. Pertanto, l’integrazione RdC non verrà corrisposta ai nuclei percettori di Reddito di cittadinanza al cui interno siano presenti soggetti titolari del diritto al pagamento di assegni per il nucleo familiare relativamente all’anno 2021.
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