Con la legge 6 marzo 2001 n. 52 il legislatore italiano si è dimostrato sensibile alla tematica delle donazioni di midollo osseo: il donatore può assentarsi dal posto di lavoro per compiere tale atto, volontario e gratuito, conservando la “normale retribuzione”, e ciò iniziando dai permessi orari per i prelievi nonché gli accertamenti preliminari, fino ai giorni di degenza successivi al prelievo.
Sarà il datore a dover poi chiedere all’Inps il rimborso di quanto ha erogato al dipendente; in ultima istanza, dunque, gli oneri retributivi nei confronti dei dipendenti donatori vengono accollati alla collettività. Vediamo nel dettaglio la disciplina di questo istituto.
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