Attraverso l’assistenza fiscale, i lavoratori subordinati, per mezzo dei propri datori di lavoro, possono dichiarare i redditi percepiti al fine di versare o ottenere il rimborso delle imposte annuali.
I sostituti d’imposta, dunque, per effetto dei commi 7-quinquies- e 7-sexies, dell’articolo 42 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 (convertito in Legge 27 febbraio 2009, n. 14) sono obbligati ad effettuare le operazioni di conguaglio 730 (trattenute e rimborsi), nella prima retribuzione utile non appena ricevute le risultanze contabili conseguenti alla presentazione del modello 730 annuale.
Infatti, a decorrere dal 2020 per espressa previsione dell’articolo 16-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, in Legge 19 dicembre 2019, n. 157, le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate sulla prima retribuzione utile e, in ogni caso, sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevute le risultanze del modello 730.
Con il presente contributo vogliamo sinteticamente riassumere le operazioni di conguaglio sulle retribuzioni derivanti dall’assistenza fiscale, relativamente alle operazioni di trattenuta e rimborso delle imposte nei confronti dei lavoratori e alle procedure di recupero o versamento delle risultanze dei 730-4 tramite modello F24 da parte dei datori di lavoro.
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