Ci si interroga se, nell’ambito del c.d. “blocco” dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, stabilito da ultimo dal D.L. 22 marzo 2021, n. 41, debbano includersi anche i dirigenti. Al riguardo si segnala un revirement del Tribunale di Roma che, mutando il precedente orientamento, ha recentemente stabilito la legittimità e giustificatezza del recesso intimato ad un dirigente, benché sorretto da motivi economici legati alla pandemia Covid-19 (Trib. Roma, sez. lavoro, 19 aprile 2021, n. 3605 ).
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