A fronte del blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, così come stabilito da ultimo dal D.L. 22 marzo 2021 n. 41, ci si interroga come tale limitazione possa essere conciliata con la libertà di recesso prevista per il caso di assunzione in prova ai sensi dell’art. 2096 del codice civile. Al riguardo il Tribunale di Roma, con sentenza 25 marzo 2021 , ha ritenuto fondato su di un motivo illecito il licenziamento intimato a una lavoratrice durante il periodo di prova, con conseguente nullità del recesso e diritto alla reintegrazione nel posto, essendo emerso nel corso del giudizio che il recesso era stato deciso dalla società per conclamati motivi economici legati alla pandemia Covid-19 e non già per motivi legati all’espletamento della prova stessa, svoltasi sino a quel momento in modo positivo.
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