L'Agenzia delle Entrate - con risposta ad Interpello del 29 marzo 2021, n. 222 - ha ribadito che, ex art. 51 del TUIR, le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta in relazione al rapporto di lavoro, costituiscono reddito da lavoro dipendente.
Nel caso in specie, in virtù di tale principio di onnicomprensività, le somme liquidate in sede giurisdizionale al medico illegittimamente licenziato costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.
Al contempo, poiché la sentenza del Tribunale adito - nel definire gli importi complessivamente spettanti al ricorrente - nulla ha disposto in merito agli obblighi del sostituto d'imposta circa la non applicazione di ritenute fiscali, l'AE ha ritenuto che su tali somme liquidate, il datore di lavoro deve operare le ritenute a titolo di acconto IRPEF, ex art. 24, D.P.R. n. 600/1973.
Pertanto, la natura risarcitoria della somma liquidata in favore del lavoratore non osta quindi all'applicazione delle ritenute a titolo di IRPEF.
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