La Corte Costituzionale, con la sentenza pronunciata il 24 febbraio e depositata il 1° aprile 2021, n. 59 , ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 18, comma 7, seconda parte, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei lavoratori), nella parte in cui prevede che il giudice, quando accerta la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, “può” e non “deve” ordinare la reintegrazione nel posto di lavoro.
Di seguito, dopo aver riepilogato la nozione di giustificato motivo oggettivo e quanto previsto dalla normativa vigente circa il regime di tutela operante nei confronti del lavoratore per l’ipotesi della manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nonché l’ambito di applicazione di tale disciplina, illustriamo i principi affermati dal giudice delle leggi.
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