Circolare monografica
FINE RAPPORTO DI LAVORO

Licenziamento per manifesta insussistenza del fatto: l’intervento della Corte Costituzionale

Si illustrano i principi affermati dal giudice delle leggi

di Emanuele Maestri, Eleonora Galbiati | 29 Aprile 2021
Licenziamento per manifesta insussistenza del fatto: l’intervento della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale, con la sentenza pronunciata il 24 febbraio e depositata il 1° aprile 2021, n. 59 , ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 18, comma 7, seconda parte, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei lavoratori), nella parte in cui prevede che il giudice, quando accerta la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, “può” e non “deve” ordinare la reintegrazione nel posto di lavoro.

Di seguito, dopo aver riepilogato la nozione di giustificato motivo oggettivo e quanto previsto dalla normativa vigente circa il regime di tutela operante nei confronti del lavoratore per l’ipotesi della manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nonché l’ambito di applicazione di tale disciplina, illustriamo i principi affermati dal giudice delle leggi.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La legge 15 luglio 1966, n. 604, stabilisce il giustificato motivo oggettivo per il licenziamento, mentre la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di alcune disposizioni.