Nell’ambito delle misure adottate per far fronte all’emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del virus Covid-19, rientra anche la previsione di cui all’articolo 43-bis della Legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del D.L. n. 34/2020, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19", che introduce una nuova “tipologia” di contratto di rete: il contratto di rete con causale di solidarietà.
Tale disposizione, nel dettaglio, ha aggiunto nel complesso normativo di cui all’articolo 3 del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 i commi dal 4-sexies al 4-octies che disciplinano, per l’anno 2020, la possibilità di stipulare un contratto di rete per favorire il mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese appartenenti alle filiere che si sono trovate in particolare difficoltà economica a causa dello stato di crisi o di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti.
Sul punto, l’art. 12, comma 1 del c.d. Decreto Mille proroghe (D.L. 31 dicembre 2020, n. 183) estende, sino al 31 dicembre 2021, la facoltà, per le imprese, di ricorrere a contratti di rete con causale di solidarietà che permettano il distacco di personale presso altre attività o la c.d. codatorialità.
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