L'Ispettorato Nazionale del Lavoro - con Circolare dell’8 febbraio 2021, n. 1- ha fornito alcuni chiarimenti sul ruolo della contrattazione collettiva in merito al campo di applicazione del lavoro intermittente, anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione del 13 novembre 2019, n. 29423 .
Al riguardo, l'INL ricorda che è demandata alla contrattazione collettiva l'individuazione delle «esigenze» per le quali è consentita la stipula di un contratto a prestazioni discontinue, ma non viene riconosciuto alle stesse alcun potere di interdizione in ordine alla possibilità di utilizzo di tale tipologia contrattuale.
Pertanto, nell’ambito dell’attività di vigilanza, gli Ispettori non dovranno tener conto di eventuali clausole sociali che si limitano a "vietare" il ricorso al lavoro intermittente.
In tali casi, occorrerà quindi verificare se il ricorso al lavoro intermittente sia invece ammissibile in virtù della applicazione:
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