Il 30 dicembre 2020 è stata pubblicata, sul Supplemento Ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020, la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021). Tale provvedimento, entrato in vigore il 1° gennaio 2021 , all’articolo 1, commi da 309 a 311, contiene ulteriori disposizioni in materia di licenziamenti, che, in buona sostanza e con alcune novità, riprendono quelle previste dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, e, ancor prima, dal D.L. 14 agosto 2020, n. 104; in particolare, è stato confermato il “blocco” dei licenziamenti collettivi e di quelli individuali per giustificato motivo oggettivo, nonché delle procedure conciliative in corso presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, prolungandolo fino al 31 marzo 2021. Proponiamo il punto sulle regole in vigore dal 1° gennaio 2021.
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