Con la Risposta n. 42 del 18 gennaio 2021 , l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’ambito di applicazione del regime speciale per lavoratori impatriati, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015, in caso di rientro a seguito di distacco all’estero.
In particolare è stato specificato che il predetto regime può essere applicato a condizione che la nuova attività lavorativa in Italia non si ponga in continuità con la precedente posizione lavorativa presso il datore di lavoro e sempre sussistendo tutti gli altri requisiti stabiliti dalla norma.
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