L’Ispettorato Nazionale del Lavoro - con Nota del 21 dicembre 2021, n. 1148 (non ancora pubblicata sul sito istituzionale) – ha fornito la corretta interpretazione dell’art. 14, comma 1 lett. c), D.Lgs. n. 81/2015, in merito al divieto del ricorso al lavoro intermittente per quei “datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori”.
Al riguardo, è stato ribadito che in caso di assunzione di lavoratori intermittenti, la valutazione dei rischi deve essere adeguatamente rielaborata in occasione di modifiche direttamente incidenti sulla salute e sicurezza dei lavoratori, anche in relazione al grado di evoluzione della prevenzione o protezione, in funzione di un esame sistematico dell’attività lavorativa.
L’INL, con la Nota in specie, ha precisato che laddove i rischi connessi alle specifiche mansioni a cui tali lavoratori sono adibiti risultano individuati, valutati e classificati, unitamente alle relative misure di prevenzione e protezione e l’esposizione a fattori potenzialmente dannosi, il DVR non potrà ritenersi incompleto solo in quanto privo di un dato formale, quale la specifica sezione dedicata ai lavoratori intermittenti.
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