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VIGILANZA SUL LAVORO

DVR mancante o incompleto: chiarimenti INL sull’utilizzo del lavoro intermittente

Il DVR non potrà ritenersi incompleto solo in quanto privo di un dato formale quale la specifica sezione dedicata ai lavoratori intermittenti

a cura di studiomarini.net | 21 Gennaio 2021
DVR mancante o incompleto: chiarimenti INL sull’utilizzo del lavoro intermittente

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro - con Nota del 21 dicembre 2021, n. 1148 (non ancora pubblicata sul sito istituzionale) – ha fornito la corretta interpretazione dell’art. 14, comma 1 lett. c), D.Lgs. n. 81/2015, in merito al divieto del ricorso al lavoro intermittente per quei “datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori”.

Al riguardo, è stato ribadito che in caso di assunzione di lavoratori intermittenti, la valutazione dei rischi deve essere adeguatamente rielaborata in occasione di modifiche direttamente incidenti sulla salute e sicurezza dei lavoratori, anche in relazione al grado di evoluzione della prevenzione o protezione, in funzione di un esame sistematico dell’attività lavorativa.

L’INL, con la Nota in specie, ha precisato che laddove i rischi connessi alle specifiche mansioni a cui tali lavoratori sono adibiti risultano individuati, valutati e classificati, unitamente alle relative misure di prevenzione e protezione e l’esposizione a fattori potenzialmente dannosi, il DVR non potrà ritenersi incompleto solo in quanto privo di un dato formale, quale la specifica sezione dedicata ai lavoratori intermittenti.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che la mancata valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro comporta la trasformazione del contratto di lavoro intermittente in un rapporto di lavoro subordinato.