Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - con Circolare del 19 novembre 2020, n. 17- ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla gestione del rapporto di lavoro dei ciclofattorini e di ogni altro soggetto impiegato tramite le piattaforme digitali, ex artt. 2 e 47-bis, D.Lgs. n. 81/2015 stante le modifiche apportate dalla legge n. 128/2019.
Al riguardo, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha precisato che ai suddetti lavoratori si applicano le tutele minime previste dall'art. 47-bis e quindi sono considerati lavoratori autonomi solo in via residuale, ove non ricorra l'etero-organizzazione prevista dall'art. 2, D.Lgs. n. 81/2015.
I contratti collettivi nazionali possono integrare le tutele minime da applicare ai ciclofattorini inquadrati come autonomi, ma non possono prevedere una retribuzione "a cottimo". In ogni caso, la contrattazione collettiva è ammessa solo da parte delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati