Il Ministero dello Sviluppo Economico - con Circolare del 9 ottobre 2020, n. 2/V , prot. n. 234606 - ha fornito alcuni chiarimenti in merito al contratto di rete con causale di solidarietà (ex art. 43-bis D.L. n. 34/2020, introdotto, in sede di conversione, con legge n. 77/2020 ), stipulato per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti.
Il provvedimento chiarisce che le imprese retiste non devono tutte appartenere a filiere dichiarate in crisi: risulterebbe infatti ben più difficoltoso il conseguimento della finalità dichiarata della norma (la salvaguardia occupazionale), in quanto la gestione dei dipendenti potrebbe avvenire solo nell’ambito di settori in crisi, quindi con maggiore difficoltà ad assorbire i dipendenti momentaneamente in eccesso.
Infine il MiSE ha chiarito che tali contratti saranno predisposti mediante atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del CAD (firma digitale non autenticata) e assistenza (e sottoscrizione) delle organizzazioni datoriali indicate.
La disposizione in esame non richiama il modello standard previsto per i contratti di rete, il cui utilizzo non può, di conseguenza, ritenersi obbligatorio.
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