L'Ispettorato Nazionale del Lavoro - con Nota del 25 settembre 2020, prot. n. 749 – ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 55, comma 4, D.Lgs. n. 151/2001, concernente la convalida delle dimissioni presentate dal lavoratore padre durante i primi 3 anni di vita del bambino.
Al riguardo, l'INL – nel richiamare la sentenza della Cassazione dell'11 luglio 2012, n. 11676 – ha affermato che le dimissioni devono essere convalidate solo laddove il datore di lavoro sia a conoscenza della circostanza che il lavoratore è divenuto padre, ma la conoscibilità dell'evento potrebbe derivare anche da pregresse comunicazioni trasmesse dal lavoratore per finalità diverse dalla fruizione del congedo di paternità (come avviene, per esempio, per la comunicazione richiesta per la fruizione degli assegni per il nucleo familiare).
Pertanto, la convalida delle dimissioni deve essere effettuata a prescindere dalla fruizione del congedo di paternità: in tal senso, è opportuno che venga verbalizzata una dichiarazione del lavoratore che attesti che il datore di lavoro è a conoscenza della propria situazione familiare anche in virtù di comunicazioni o richieste di diverso tenore.
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