Con la Circolare n. 34 dell’11 settembre 2020, l’INAIL ha fornito chiarimenti interpretativi circa l’attuazione del “Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro” e, in particolare, sul giudizio del medico competente o del servizio di prevenzione dell'Asl e sul progetto di reinserimento. Nello specifico è stato chiarito che laddove il giudizio del servizio di prevenzione della Asl non sia stato ancora espresso ovvero qualora il giudizio del medico competente o del predetto servizio sia espresso in termini di idoneità senza limitazioni o prescrizioni, lo stesso non può costituire elemento ostativo alla realizzazione dell’intervento di reinserimento lavorativo, ferma restando la necessità della condivisione del progetto da parte del lavoratore e del datore di lavoro.
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati