Tra le svariate misure adottate per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’articolo 46 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (sul quale sono intervenuti la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, e l’articolo 80 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), ha disposto, fino alla data del 17 agosto 2020, la sospensione di talune tipologie di licenziamento e delle procedure di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 in corso, e ha altresì introdotto la possibilità per i datori di lavoro di revocare il recesso per giustificato motivo oggettivo intimato in un determinato periodo e al ricorrere di specifiche condizioni. Tali disposizioni, con alcune significative novità, sono state prorogate ad opera dell’articolo 14 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (cd. “Decreto Agosto”), entrato in vigore già sabato 15 agosto 2020. Dopo aver riepilogato quanto previsto dal citato articolo 46 , illustriamo il contenuto delle nuove misure.
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