L’articolo 46 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (cd. decreto “Cura Italia”) – modificato dapprima dall’allegato alla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, e in seguito dall’articolo 80 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (cd. “decreto Rilancio”) – ha previsto, tra l’altro, il “blocco” dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo fino al 17 agosto 2020. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella Nota 24 giugno 2020, prot. n. 298, ha chiarito che anche il licenziamento per inidoneità sopravvenuta alla mansione deve essere ricompreso nell’alveo delle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604. Di seguito, dopo aver riepilogato la disciplina vigente – e le conseguenze della sua violazione – in materia di risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente che, a causa delle mutate condizioni di salute, non può più svolgere le proprie mansioni, nonché le disposizioni provvisorie per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19, illustriamo il contenuto del provvedimento dell’Ispettorato.
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