L'art. 24-bis, D.Lgs. n. 148/2015, ha istituito un nuovo incentivo occupazionale "dedicato" ai datori di lavoro intenzionati ad assumere (con contratto a tempo determinato di almeno 12 mesi, ovvero a tempo indeterminato) i beneficiari dell'AdRCIGS.
L'INPS - con Circolare del 27 giugno 2020, n. 77- ha finalmente reso note le istruzioni operative per la fruizione delle suddette agevolazioni contributive: in tal senso, l'incentivo consiste nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 50% dell’ammontare dei contributi medesimi (nel limite massimo di importo pari ad € 4.030 annui, rivalutabile sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati) per le assunzioni dei beneficiari di un assegno di ricollocazione.
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