L’art. 46 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Cura Italia) convertito in legge n. 27/2020 prevede la preclusione per il datore di lavoro di avviare procedure di mobilità, licenziamenti individuali e collettivi stabilendo la sospensione per 60 giorni delle medesime procedure pendenti e avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Inoltre, dispone il divieto di recedere dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo a prescindere dal numero dei dipendenti occupati nell’azienda.
Fino al 16 maggio, quindi, non potranno essere ‘tagliati’ posti di lavoro, ma limitatamente ai casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con la conseguenza che molti dipendenti rischiano comunque di perdere il proprio posto di lavoro con l’impossibilità di tutele immediate dovute anche alla sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti.
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