Per promuovere l’occupazione giovanile stabile, l’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), ai commi 100 ss., ha introdotto un esonero contributivo “permanente” a favore dei datori che, dal 1° gennaio 2018, assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al D.Lgs 4 marzo 2015, n. 23 (quindi solo operai, impiegati e quadri). Sull’argomento sono intervenuti, dapprima, l’articolo 1-bis, commi da 1 a 3, del D.L. 12 luglio 2018, n. 87 (poi abrogati), e, in seguito, la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), che ha modificato, tra l’altro, il requisito anagrafico per accedere all’esonero. Le istruzioni operative per la gestione dell’incentivo a seguito delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2020 sono state fornite dall’Inps nella circolare 28 aprile 2020, n. 57.
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