Con il Messaggio n. 1775 del 27 aprile 2020 , sono stati forniti chiarimenti in ordine agli aspetti contributivi cui sono tenute le aziende autorizzate alle integrazioni salariali – con causale “Covid-19” – e le istruzioni operative e contabili relative ai pagamenti a conguaglio, nonché quelle da adottare nel caso di pagamento diretto, ai sensi degli artt. 13 , 14 e 15 del D.L. n. 9/2020 e degli artt. 19, 20, 21 e 22 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 27/2020 . Sul punto è stato precisato che durante i periodi di integrazione salariale ordinaria o in deroga ovvero di assegno ordinario, le quote di TFR maturate restano a carico dei datori di lavoro.
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