Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020, n. 70 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” sono entrate immediatamente in vigore le disposizioni volute dal Governo al fine di fronteggiare l’attuale emergenza sanitaria.
Oltre alle norme dedicate al rafforzamento del sistema sanitario nazionale e alla tutela delle famiglie, con le disposizioni di cui al Capo II, Titolo I del provvedimento viene disposta l’estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale. Più nel dettaglio di tali misure, con le previsioni di cui all’articolo 19 del c.d. Decreto “Cura Italia”, viene prevista la possibilità, per i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, di presentare domanda di assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di 9 settimane.
Il predetto assegno, inoltre, verrà concesso, limitatamente al periodo indicato e solo nell’anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.
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