Circolare monografica
LAVORO A TERMINE

Lavoro stagionale: l’esclusione dalla contribuzione aggiuntiva NASpI

Ampliata la platea dei soggetti per cui non risulta dovuto il contributo addizionale sui contratti a termine quale finanziamento della NASpI

di Francesco Geria - LaborTre Studio Associato | 14 Febbraio 2020
Lavoro stagionale: l’esclusione dalla contribuzione aggiuntiva NASpI

Con la previsione di cui al comma 13 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, c.d. Legge di Bilancio 2020, il Legislatore amplia la platea dei soggetti per cui non risulta dovuto il contributo addizionale sui contratti a termine quale finanziamento della Naspi, così come disciplinato dall’art. 2, comma 28, della Legge 28 giugno 2012, n. 92.

Il nuovo disposto normativo stabilisce, infatti, che - a decorrere dal 1° gennaio 2020 - la contribuzione aggiuntiva dell’1,40% (oltre alla maggiorazione dello 0,50% dovuta per ogni rinnovo) per i rapporti di lavoro a tempo determinato, oltre che nelle fattispecie espressamente previste dal successivo comma 29, dell’art. 2 della suddetta Legge n. 92/2012, non è dovuta per i lavoratori assunti a termine che svolgono, nel territorio della provincia di Bolzano, attività a carattere stagionale definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il lavoro stagionale è definito da fonti normative e contrattuali. Il contributo addizionale NASpI non si applica a determinate categorie di lavoratori.