L’Ispettorato Nazionale del Lavoro - con Nota del 10 gennaio 2020, n. 148 (non ancora pubblicata sul sito istituzionale) - ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità che la procedura conciliativa disciplinata dall’art. 6, D.Lgs. n. 23/2015 possa esaurirsi oltre il termine previsto dalla medesima norma per la presentazione dell’offerta conciliativa.
Nel dettaglio, l'INL ha precisato che a fronte della non immediata disponibilità delle sedi protette, deve ritenersi che il datore di lavoro abbia rispettato il termine previsto dalla legge per la formulazione dell’offerta, quando entro quel termine abbia integralmente compiuto l’attività a lui demandata, e dunque abbia inviato al lavoratore e sia a questi pervenuta la proposta con gli estremi dell’assegno circolare con contestuale richiesta di convocazione in una delle sedi protette previste dalla norma in esame.
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