L'INPS - con Circolare del 12 dicembre 2019, n. 148- ha fornito le istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione dei 5 mesi di congedo di maternità e paternità esclusivamente dopo l’evento del parto, ex art. 16, comma 1.1 , D.Lgs. n. 151/2001, introdotto dall’art. 1, comma 485 , legge 30 dicembre 2018, n. 145. Al riguardo, viene precisato che per poter esercitare la facoltà di fruire di tutto il congedo di maternità dopo il parto è necessario che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e, ove presente, il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Tale documentazione sanitaria deve essere acquisita dalla lavoratrice nel corso del settimo mese di gravidanza e deve attestare l’assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro fino alla data presunta del parto ovvero fino all’evento del parto qualora dovesse avvenire in data successiva a quella presunta.
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