Il contratto di lavoro intermittente o “a chiamata” era prima regolamentato del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, sul riordino dei contratti di lavoro, ha poi riformulato negli articoli da 13 a 18 la disciplina del lavoro intermittente – senza tuttavia alterarne i tratti caratteristici, che restano confermati – e ha contestualmente disposto l’abrogazione, a decorrere dal 25 giugno 2015, della previgente normativa.
Circa il ruolo della contrattazione collettiva e, in particolare, quanto alla configurabilità o meno in capo a quest’ultima di un potere di veto in ordine all’utilizzabilità della tipologia contrattuale in oggetto, importanti chiarimenti sono stati forniti dalla Cassazione nella sentenza 13 novembre 2019, n. 29423. Dopo aver riepilogato gli aspetti più significativi della disciplina vigente (nozione, divieti, soggetti interessati, criteri di computo nell’organico), illustriamo il contenuto della decisione.
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