Con Circolare del 23 dicembre 2019, n. 158, l’Inps fornisce chiarimenti in relazione all’individuazione degli elementi identificativi del c.d. trasfertismo di cui all’art. 51, comma 6, del D.P.R. n. 917/1986 per i lavoratori tenuti per contratto all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi.
Nel dettaglio, le precisazioni si rendono utili ai fini dell’applicabilità del corretto regime contributivo, in materia di determinazione del reddito dei lavoratori in trasferta e trasfertisti, a seguito della interpretazione autentica recata dall’art. 7-quinquies del D.L. n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225/2016.
Si ricorda, infatti, che l’esatta configurazione dell’una o dell’altra fattispecie rileva ai fini della diversa disciplina contributiva e fiscale applicabile sulla base delle disposizioni dettate dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), ai commi 5 e 6 dell’art. 51, come modificati dal D.Lgs. n. 314/1997.
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