Circolare monografica
REGIME CONTRIBUTIVO E FISCALE

Gli elementi identificativi del “trasfertismo”

La posizione di prassi e giurisprudenza sul regime contributivo e fiscale del “trasfertista”

di Francesco Geria - LaborTre Studio Associato | 9 Gennaio 2020
Gli elementi identificativi del “trasfertismo”

Con Circolare del 23 dicembre 2019, n. 158, l’Inps fornisce chiarimenti in relazione all’individuazione degli elementi identificativi del c.d. trasfertismo di cui all’art. 51, comma 6, del D.P.R. n. 917/1986 per i lavoratori tenuti per contratto all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi.

Nel dettaglio, le precisazioni si rendono utili ai fini dell’applicabilità del corretto regime contributivo, in materia di determinazione del reddito dei lavoratori in trasferta e trasfertisti, a seguito della interpretazione autentica recata dall’art. 7-quinquies del D.L. n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225/2016.

Si ricorda, infatti, che l’esatta configurazione dell’una o dell’altra fattispecie rileva ai fini della diversa disciplina contributiva e fiscale applicabile sulla base delle disposizioni dettate dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), ai commi 5 e 6 dell’art. 51, come modificati dal D.Lgs. n. 314/1997.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La disciplina del trasfertismo regola le modalità e la tassazione delle prestazioni lavorative svolte in luoghi diversi dalla sede di lavoro. Le indennità di trasferta sono esenti fino a determinati limiti.