La Corte Costituzionale - con ordinanza del 5 dicembre 2019, n. 256/2019 - ha dichiarato costituzionalmente legittimi gli esoneri contributivi ex lege n. 190/2014 e n. 208/2015, previsti per le sole assunzioni di soggetti privi di occupazione a tempo indeterminato da più di 6 mesi, con esclusione dei lavoratori sospesi a “zero ore” che siano stati beneficiari del trattamento di CIGS nei 6 mesi precedenti.
Al riguardo, è stato ribadito che l'esclusione dei soggetti in CIGS non lede quanto disposto dall’art. 3 Cost., data la funzione conservativa del rapporto di lavoro svolta dalla CIGS e considerati i particolari benefici contributivi previsti espressamente dal legislatore in caso di assunzione di beneficiari della stessa.
I fruitori della CIGS (ancorché a "zero ore") non sono dunque equiparabili ai lavoratori privi di occupazione da più di 6 mesi, i quali versano in una oggettiva situazione di grave svantaggio.
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