L’INPS - con Messaggio del 13 dicembre 2019, n. 4658 - ha affermato che qualora un soggetto venga rioccupato con un contratto di co.co.co. nel periodo teorico di spettanza della NASpI erogata in forma anticipata, e la suddetta collaborazione termini durante il periodo teorico, il collaboratore avrà diritto alla prestazione DIS COLL per le sole mensilità che non si sovrappongono al periodo teorico di spettanza dell’indennità NASpI.
Al riguardo, l’Istituto ha precisato che, nel diverso caso in cui la suddetta collaborazione cessi dopo la fine del periodo teorico citato, il lavoratore avrà diritto alla prestazione DIS COLL per l’intero periodo di spettanza, non essendovi in tal caso alcuna sovrapposizione tra le due prestazioni di disoccupazione.
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