A norma dell’articolo 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, si configura l’ipotesi del distacco quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.
Requisiti fondamentali dell’istituto, dunque, sono l'interesse concreto del distaccante presso il distaccatario, la temporaneità del mutamento del luogo di lavoro e lo svolgimento di una attività specifica e determinata. Ma, poste le suddette premesse, è possibile che si sostanzi un distacco genuino all’interno di un gruppo di società?
Prassi e giurisprudenza, attraverso alcuni interventi degli ultimi anni, sembrano concordare sul fatto che se il distacco del lavoratore viene realizzato tra imprese facenti capo al medesimo gruppo, il requisito dell’interesse può ritenersi sempre esistente, in quanto il collegamento societario comporta il perseguimento di uno scopo economico unitario, così come avviene nei contratti di rete.
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