Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - con risposta ad Interpello del 2 ottobre 2019, n. 6, promosso da Confindustria Radio Televisioni in merito ai limiti di utilizzabilità del D.P.R. n. 1525/1963, che prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro a termine anche nelle ipotesi di “preparazione e produzione di spettacoli per il personale non menzionato nella lett. e) dell’art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, addetto ai singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita” - ha precisato che è consentita l’assunzione con contratto di lavoro stagionale non solo del personale artistico o giornalistico, ma anche a quello impiegatizio e operaio addetto ai singoli spettacoli o alla serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita nel settore radiotelevisivo.
IL MLPS ha, poi, ribadito che, ex art. 51, D.Lgs. n. 81/2015, la contrattazione collettiva di settore può individuare ulteriori ipotesi di attività stagionali rispetto a quelle del D.P.R. citato alle quali non si applicano i limiti sui contratti a termine.
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