Circolare monografica
CONTRATTI A TERMINE

Legittima stipula di contratti a termine stagionali nel settore radio televisivo

È consentita l’assunzione con contratto di lavoro stagionale non solo del personale artistico o giornalistico, ma anche a quello impiegatizio e operaio addetto ai singoli spettacoli

a cura di studiomarini.net | 14 Ottobre 2019
Legittima stipula di contratti a termine stagionali nel settore radio televisivo

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - con risposta ad Interpello del 2 ottobre 2019, n. 6, promosso da Confindustria Radio Televisioni in merito ai limiti di utilizzabilità del D.P.R. n. 1525/1963, che prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro a termine anche nelle ipotesi di “preparazione e produzione di spettacoli per il personale non menzionato nella lett. e) dell’art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, addetto ai singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita” - ha precisato che è consentita l’assunzione con contratto di lavoro stagionale non solo del personale artistico o giornalistico, ma anche a quello impiegatizio e operaio addetto ai singoli spettacoli o alla serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita nel settore radiotelevisivo.

IL MLPS ha, poi, ribadito che, ex art. 51, D.Lgs. n. 81/2015, la contrattazione collettiva di settore può individuare ulteriori ipotesi di attività stagionali rispetto a quelle del D.P.R. citato alle quali non si applicano i limiti sui contratti a termine.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La legge n. 96/2018 introduce modifiche significative al contratto di lavoro a tempo determinato, con nuove norme e limiti. La contrattazione collettiva può intervenire su durata massima e attività stagionali.