Con Messaggio del 17 settembre 2019, n. 3359, l’Inps fornisce chiarimenti in ordine alla compatibilità tra la titolarità di cariche sociali e l’instaurazione, tra la società e la persona fisica che l’amministra, di un autonomo e diverso rapporto di lavoro subordinato, atteso che il riconoscimento di detto rapporto esplica effetto ai fini delle assicurazioni obbligatorie previdenziali e assistenziali.
Nel dettaglio, l’Istituto ricorda come, a partire dagli anni 90, la giurisprudenza della Suprema Corte si sia uniformata al criterio generale in base al quale l’incarico per lo svolgimento di un’attività gestoria, come quella dell’amministratore, in una società di capitali non esclude astrattamente la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato. Le precisazioni, dunque, si rendono necessarie al fine di assicurare uniformità di comportamento dei soggetti coinvolti e definire i principi di base espressi in materia con riguardo, in generale, alla figura dell’amministratore di società di capitali nelle sue funzioni tipiche di gestione e di rappresentanza dell’ente, essendo il soggetto che, immedesimandosi nella società, le consente di agire e di raggiungere i propri fini imprenditoriali.
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