Con la Circolare n. 105 del 24 luglio 2019, l’INPS ha fornito indicazioni operative per l’applicazione della disciplina - contenuta all’art. 22, comma 3 del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni in Legge n. 26/2019 - concernente la facoltà per i Fondi di solidarietà bilaterali di provvedere al versamento degli oneri di riscatto o ricongiunzione precedenti all’accesso ai predetti fondi, utili per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata. Ai fini del riscatto o della ricongiunzione, il datore di lavoro deve presentare domanda almeno 4 mesi prima della data di risoluzione del rapporto di lavoro, mediante il modulo “AP125”, che deve essere inviato in maniera cartacea alla Struttura INPS territorialmente competente.
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