L’entrata in vigore del cd. Decreto Dignità, D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito in Legge 9 agosto 2018, n. 96, ha determinato una profonda revisione, nel nostro ordinamento, della disciplina relativa ai contratti di lavoro a tempo determinato.
Nel dettaglio, con le disposizioni del Titolo I, rubricato “Misure per il contrasto al precariato”, l’Esecutivo ha inteso limitare con maggiore efficacia l’utilizzo indiscriminato dei contratti a termine, attraverso l’introduzione di misure che diano al datore di lavoro l’onere di dimostrare le cause che hanno condotto alla volontà di utilizzare tale strumento in luogo di una diversa tipologia contrattuale.
Il provvedimento, infatti, ha disposto la possibilità di poter procedere alla stipula di un rapporto a tempo determinato per un tempo non superiore a 12 mesi, salva l’estensione sino a 24 mesi in caso di specifiche condizioni individuate dalla stessa normativa. Sempre all’indicazione di un’apposita causale, inoltre, risulta subordinato anche il rinnovo di un precedente contratto a tempo determinato che, in ogni caso, non potrà mai eccedere il limite massimo di 24 mesi.
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