L’art. 1, comma 247 , della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) ha previsto uno speciale esonero contributivo (fino a 8.060 euro annui) a favore dei datori privati che assumono a tempo indeterminato, nel 2019 e 2020, soggetti che non hanno compiuto i 35 anni di età o con almeno 35 anni, purché risultino privi di impiego regolarmente retribuito da non meno di 6 mesi. In attuazione di tale previsione, l’ANPAL ha emanato il decreto 19 aprile 2019, n. 178 , che ha istituito, per le assunzioni effettuate dal 1° maggio e fino al 31 dicembre 2019, l’incentivo “Occupazione Sviluppo Sud”, la cui gestione è affidata all’Inps. Successivamente, l’art. 39-ter del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. decreto crescita) – convertito, con modifiche, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 – nonché il decreto direttoriale dell’ANPAL 12 luglio 2019, n. 311, hanno previsto che l’incentivo si applica anche alle assunzioni effettuate tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2019. L’Inps, con la circolare 16 luglio 2019, n. 102, ha fornito le proprie indicazionie istruzioni per la fruizione della nuova misura agevolativa e la gestione degli adempimenti connessi.
Si propone – con taglio operativo – una prima lista di 30 domande, fornendo risposta ai dubbi più ricorrenti sull’argomento alla luce dei chiarimenti resi noti dall’Inps con la circolare n. 102/2019 . Iniziamo l’esame partendo dagli aspetti generali, quali ambito territoriale, datori e lavoratori ammessi ed esclusi, rapporti incentivati e non, misura e durata.
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