In tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, anche in riferimento ai subappalti, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia.
Le responsabilità di un appaltatore in ordine ad un infortunio verificatosi nello svolgimento di lavori in subappalto rappresentano da sempre fonte di incertezza; generalmente è esclusa la responsabilità dell’appaltatore, quando al subappaltatore sono affidati lavori da eseguirsi in piena ed assoluta autonomia organizzativa e dirigenziale, rispetto all'appaltatore stesso.
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