L’Ispettorato Nazionale del Lavoro - con Circolare del 6 maggio 2019, n. 7- ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla corretta applicazione, in sede di vigilanza, della disposizione ex art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006, relativa alle condizioni che subordinano il godimento dei benefici normativi e contributivi da parte dei datori di lavoro.
Al riguardo, l'INL - nell’esortare gli ispettori ad eseguire un’analisi approfondita dei trattamenti effettivamente garantiti ai dipendenti, al fine di verificare se gli stessi siano equivalenti o superiori a quelli previsti dai contratti e accordi applicati così da legittimare la fruizione dei benefici normativi e contributivi - ha precisato che, ai suddetti fini, non devono essere considerati quei trattamenti che siano sottoposti, in tutto o in parte, a regimi di esenzione contributiva e/o fiscale, comunemente riconducibili al concetto di “welfare aziendale”.
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati