
Nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2018, n. 162 è stato pubblicato il D.M. 10 aprile 2018 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali definisce l'offerta di lavoro congrua, ex artt. 3 e 25, D.Lgs. n. 150/2015.
Al riguardo, “l’offerta di lavoro congrua" è legata alla coerenza tra l'offerta di lavoro e le esperienze e competenze maturate, alla distanza tra il luogo di lavoro ed il domicilio, ovvero i tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico e alla gradualità rispetto allo stato di disoccupazione pregresso.
Se il soggetto è percettore di un trattamento di sostegno al reddito l’entità della retribuzione dell’offerta deve essere, inoltre, almeno il 20% più alta dell'indennità nell'ultimo mese precedente.
La mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua comporta la decadenza dalle prestazioni di sostegno al reddito e dallo stato di disoccupazione, salvo giustificato motivo da comunicare e documentare entro due giorni dalla proposta dell’offerta di lavoro congrua.

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