
Nel quadro della riforma del mercato del lavoro (cfr. legge delega10 dicembre 2014, n. 183), è stato emanato il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, avente ad oggetto la disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa sulle mansioni. Quale principio di portata generale, all’art. 1 del citato D.Lgs. n. 81, si prevede che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro.
All’interno del c.d. “codice dei contratti” vi sono numerose disposizioni che condizionano il ricorso a determinati contratti “atipici” (ad esempio apprendistato e lavoro intermittente) al rispetto - oltre che dei requisiti di legge o del contratto collettivo - di specifici limiti di età. Ricordando che, salvi casi particolari, quali l’apprendistato, l’età minima per l’ammissione al lavoro è 16 anni compiuti, con almeno 10 anni di scuola, nella tabella che segue sono riportati i limiti di età previsti per le singole tipologie contrattuali.
Iniziamo, in questo primo approfondimento, con la fascia di età che va dai 15 ai 27 anni.

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